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La guida turistica locale rischia l’estinzione

La guida turistica locale rischia l’estinzione

Ha un futuro la professione di Guida Turistica?
A giudicare dal marasma che si è scatenato a livello nazionale, negli ultimi mesi, sembrerebbe proprio di no; ma noi, operatori del settore, non siamo assolutamente disposti a buttare a mare anni ed anni di sacrifici e di serio impegno, al servizio della specializzazione e della qualità dell’offerta turistica Toscana e Nazionale.
I fatti:
1) L’Europa distingue chiaramente fin dal 1975 (Dir. 1975/ 368/ CEE) ed in seguito con la Direttiva 1991/51/CE la professione di Guida Turistica, alla quale riconosce caratteristiche di “specificità di area” (area specificity), da quella di Accompagnatore, che assiste il gruppo nel corso del viaggio. Tramite il C.E.N. (Comitato Europeo di Normalizzazione) sono state approvate le definizioni a livello europeo delle due professioni(EN 13809- 2003):
“La Guida Turistica guida i visitatori nella lingua da loro scelta ed interpreta il patrimonio culturale e naturale di un territorio. Possiede normalmente una qualificazione specifica per un determinato territorio (area-specific qualification). Tale qualificazione è rilasciata e/o riconosciuta dall’autorità competente del Paese visitato.”
“L’Accompagnatore Turistico conduce e supervisiona lo svolgimento del viaggio per conto del tour operator, assicurando il compimento del programma, e fornisce informazioni pratiche sui luoghi visitati.” (EN 13809- 2003).
Nello Standard Europeo sulla formazione minima richiesta alle Guide Turistiche operanti nei paesi membri (EN 15565 – 2008), approvato dal C.E.N. il 7-2-2008 e ratificata dall’UNI (Ente nazionale Italiano di Unificazione), entrata a far parte del corpo normativo nazionale in data 25.9.2008, è ribadita la territorialità della professionalità della guida, individuando come fondamentale la conoscenza approfondita delle materie relative al territorio di esercizio.
Inoltre la Direttiva 2006/123/CE (Direttiva Bolkenstein) prevede deroghe per motivi imperativi di interesse generale, quali: la tutela dei consumatori, … la tutela dei destinatari di servizi, … la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico …”
2) La recente sentenza della Corte Costituzionale n° 271/2009 nella parte in cui ha censurato la Legge della Regione Emilia Romagna n° 7/2008, art. 7 , che poneva limiti territoriali all’esercizio dell’attività delle guide turistiche, ha invocato il principio della libera prestazione dei servizi di cui all’art. 40 del Trattato CE, omologando questa figura professionale a quella di accompagnatore turistico. A nostro giudizio non è concepibile presupporre che la “nuova guida nazionale” possa conoscere in modo approfondito tutto il patrimonio del Paese, che, com’è noto, vanta il 60 % del patrimonio artistico mondiale. Di fatto verrebbero escluse dai circuiti turistici realtà pregiate, meno note al grande pubblico, che sono però essenziali per la conoscenza del nostro Paese.

La Sentenza, inoltre, non fa alcun riferimento alla Direttiva Europea 2005 / 36 /CE, né al Decreto Legislativo di recepimento da parte dell’Italia n° 206 del 6-11- 07, che hanno regolamentato precisamente tale principio per le Guide Turistiche.
La sentenza 271 ha invocato inoltre l’art. 10, comma 4 della L. 40/2007, ma ha omesso inspiegabilmente di menzionare e conseguentemente di attribuirne il dovuto peso, a quella parte della predetta normativa nazionale che, proprio a tutela della specificità e professionalità dell’attività delle guide turistiche, fa salva “la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento”.
Se il quadro normativo è quello esposto, perché questa pervicace insistenza nel voler introdurre per forza la figura della “guida nazionale”, eliminando gli ambiti territoriali attuali?
A quali interessi questa scelta risponde, visto che sotto il profilo giuridico l’attuale legislazione di settore risponde alle previsioni delle direttive comunitarie vigenti?
Oggi la guida turistica nell’ambito della sua attività promuove e valorizza tutte le singole realtà, non solo i siti celebri ma anche aspetti locali meno conosciuti al grande, pubblico pur essendo di grande pregio.
Grazie a questa peculiarità l’attività professionale della guida turistica sta assumendo un ruolo sempre più importante nel mercato internazionale, perché è in grado di soddisfare le richieste dell’esigente turista di oggi, alla continua ricerca di vivere esperienze uniche, non omologate.
La nostra professione è già perfettamente in linea con l’impegno universalmente affermato a tutti i livelli istituzionali, a promuovere un turismo sostenibile che permetta la migliore fruizione dello straordinario “museo diffuso” del nostro Belpaese.
In considerazione di quanto sopra, atteso che la prospettiva della istituzione della Guida Turistica Nazionale, rappresenta una novità non prevista dalla normativa sovranazionale nonché una forzatura, frutto anche di una interpretazione non conforme all’intero apparato normativo richiamato dalla stessa Corte Costituzionale, con la presente si comunica la proclamazione dello stato di agitazione della categoria e si chiede che venga ritirato immediatamente lo schema di Decreto legislativo di recepimento della Direttiva servizi. Si chiede altresì la immediata convocazione al fine di illustrare ulteriormente le ragioni di fatto e di diritto sopra accennate.
Firenze, 27 Novembre 2009

AGT Toscana Federagit Confesercenti Toscana

Note:
La Direttiva Europea 2005 / 36 /CE ha regolamentato :
a) Il Diritto di stabilimento. La Guida Turistica di un paese membro che voglia svolgere attività continuativa in un altro Stato dell’Unione Europea, deve richiedere il riconoscimento del titolo allo Stato ospitante. Siccome, per la professione di Guida Turistica, l’Europa riconosce che la “formazione specifica” è strettamente legata al territorio di esercizio, la guida di altro Paese membro deve effettuare una integrazione della formazione, mediante una delle due misure compensative previste (prova attitudinale o tirocinio di adattamento).
b) Il Diritto di libera prestazione di servizi temporanea ed occasionale in altro Stato membro. La Guida Turistica, legalmente stabilita in uno Stato membro, può prestare un servizio di guida turistica (“la stessa professione”) sul territorio di un altro Stato dell’UE, unicamente per prestazioni a carattere temporaneo ed occasionale.
Il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo (della Presidenza del Consiglio) ha pubblicato sul suo sito web la regolamentazione per esercitare tali diritti. Occorre presentare domanda secondo le procedure indicate. Cf. www.governo.it/presidenza/dsct/index.html
Dalla Sentenza della Corte Costituzionale n° 271 /2009, sembra che l’eliminazione della limitazione dell’ambito territoriale dell’abilitazione sia già deducibile dalla Legge 40/2007 (Bersani), ma ciò non è affatto desumibile. La frase della Legge 40/2007 (Bersani) : “I soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività di guida turistica nell’ambito dell’ordinamento giuridico del paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né di abilitazione, sia essa generale o specifica” è ritenuta superata dall’approvazione del Decreto Legislativo n° 206 (di recepimento della Direttiva 2005 / 36 /CE), ma la Corte Costituzionale non lo cita.

Per quanto riguarda il recepimento della Direttiva Europea 2006/123/CE, è stato chiarito nel corso dei colloqui del tavolo tecnico, tenuto presso il Dipartimento delle Politiche Comunitarie, con le Associazioni di categoria, che la guida turistica non ricade sotto il regime delle “autorizzazioni”, ma delle “abilitazioni professionali”. Non si mette in discussione che il possesso dei “requisiti professionali” e della “formazione specifica” debba essere accertato.
Per la guida turistica, i requisiti professionali sono strettamente legati alla conoscenza approfondita e non generica del territorio di esercizio. In alcune Province italiane, non basta una vita per conoscere approfonditamente l’intero patrimonio culturale presente. I turisti sempre più pretendono servizi di qualità.

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